Clicka se ti piace il blog

Clicca MI PIACE se davvero ti piace questo blog

Cerca

giovedì 30 maggio 2013

Tassa di possesso sulle barche, tutto quello che si deve sapere


L’Art. 16 del Decreto “Salva Italia” e le successive le modifiche hanno introdotto la tassa per il “Possesso” delle unità da diporto superiori a 10,00 metri. La tassa è annuale dovrà essere versata entro il 31 Maggio di ciascun anno ed è riferita al periodo 1 Maggio – 30 Aprile dell’anno successivo.

Si applica per le unità da diporto possedute o detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato a prescindere dal paese di immatricolazione della stessa.
Sono tenuti al pagamento della tassa i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione, anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. Nel caso in cui più soggetti siano proprietari o detentori di una unità da diporto, detti soggetti sono tenuti in solido al versamento della tassa.
Non sono tenuti al pagamento della tassa le persone fisiche che non risultino residenti nel  territorio dello Stato, nonchè le persone giuridiche che non abbiano la propria sede legale in Italia. Tali soggetti non sono pertanto tenuti al pagamento della tassa ancorchè l’unità da diporto risulti immatricolata nei registri nazionali.
Quanto detto semprechè il possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia.
Per espressa previsione normativa, sono tenuti al pagamento della tassa i soggetti che utilizzano l’unità da diporto sulla base di un contratto di locazione o di locazione finanziaria, anche se di breve durata.
Al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento tra il settore della locazione e quello del noleggio è da ritenere che anche il noleggiatore, al pari del locatore, sia tenuto al pagamento della tassa.

Misura della tassa

La tassa per il possesso di unità da diporto è annuale e si calcola in base alla lunghezza della barca misurata secondo le norme armonizzate En/IsoDis 8666 (Licenza di Navigazione o Certificato di Conformità CE).
Per le unità da diporto costruite antecedentemente all’obbligo di marcatura CE per la lunghezza occorre far riferimento alla distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora ed il punto estremo della poppa, escluse le appendici.
- € 800,00 ——– da 10,01 a 12 m;
- € 1.160,00 ——– da 12,01 a 14 m;
- € 1.740,00 ——– da 14,01 a 17 m;
- € 2.600,00 ——– da 17,01 a 20 m;
- € 4.400,00 ——– da 20,01 a 24 m;
- € 7.800,00 ——– da 24,01 a 34 m;
- € 12.500,00 ——– da 34,01 a 44 m;
- € 16.000,00 ——– da 44,01 a 54 m;
- € 21.500,00---------da 54,01 a 64 m;
- € 25.000,00 per le unità di lunghezza superiore a 64 m;




Le riduzioni previste
- 50% dell’importo dovuto per le unità da diporto a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra: Metri quadri di Superficie Velica e Potenza in Kw del Motore sia = 0,5; - 15%, 30%, 45% dell’importo dovuto per le unità da diporto aventi rispettivamente anzianità superiore a 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione. Il conteggio degli anni decorre dall’anno successivo a quello di costruzione;
- 50% dell’importo dovuto e per le unità da diporto con lunghezza fino ai 12 metri usate dai proprietari residenti, come mezzo di locomozione, nei comuni delle isole minori e nella Laguna di Venezia.
Sono esentate dal pagamento della tassa di stazionamento:
- le unità da diporto per il primo anno dalla prima immatricolazione;
- i soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto,
sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia;
- le unità da diporto bene strumentale di aziende di locazione e noleggio, incluse quelle di cui alla Legge 8 luglio 2003, n. 172.
- le unità da diporto utilizzate per lo svolgimento delle altre attività commerciali individuate dall’art. 2 del D. Lgs n° 171 del 2005 (locazione, noleggio, insegnamento professionale della navigazione da diporto, immersioni, addestramento subacqueo a scopo sportivo o ricreativo).
- con targa prova disponibili nei cantieri costruttori, manutentori o presso i distributori;
- usate e ritirate da cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa di perfezionamento dell’atto;
- unità da diporto provenienti da permute per la vendita di imbarcazioni nuove;
- a quelle obbligatorie di salvataggio e ai battelli di servizio (tender) che rechino l’indicazione della barca cui sono posti;
- di enti e associazioni di volontariato usate ai fini di assistenza sanitaria o pronto soccorso;
- di proprietà o in uso allo Stato o altri enti pubblici.

Modalità di pagamento

Pagamento con modello “F24 con elementi identificativi”.
a. codice tributo: 3370 denominato “tassa sulle unità da diporto – art. 16 comma 2, d.l.201/ ”;
b. codice tributo: 8936 denominato “tassa sulle unità da diporto – art. 16 comma 2, d.l. 201/2011- sanzione”;
c. codice tributo: 1931 denominato “tassa sulle unità da diporto – art. 16 comma 2, d.l. 201/2011- interessi”
- nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO” in corrispondenza degli “importi a debito versati”: il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”;
. il campo “elementi identificativi” è valorizzato con il codice identificativo dell’unità da diporto (sigla di iscrizione);
- nel caso di contratti di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto legge 201 del 2011 il campo“elementi identificativi” è valorizzato anche con l’indicazione nei primi 6 caratteri, del giorno di inizio del contratto, del giorno e del mese di fine periodo del contratto, nel formato “GGGGMM” e nei successivi spazi il codice identificativo dell’unità da diporto.
- il campo “codice” è valorizzato con il codice tributo;
- il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di decorrenza della tassa, nel formato AAAA (es:. 1 maggio 2012-30 aprile 2013, indicare anno 2012). Nel caso dei contratti di cui al citato articolo 16, comma 7, con durata a cavallo di due anni solari viene indicato l’anno di decorrenza indicato nel contratto.
Pagamento con bonifico bancario in “Euro”.
Bonifico a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222 indicando:
- codice BIC: BITAITRRENT;
- causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento (così come indicati dalla risoluzione n.39 del 24 aprile 2012);
- IBAN: IT15Y 010 000 324 534 800 812 2200 (pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.

Ritardato pagamento
Il Ravvedimento Operoso consente di ridurre al minimo la sanzione. (D. Lgs. n° 472/97 sulle sanzioni amministrative). La sanzione per ritardato pagamento spontaneo/volontario (e non a seguito di accertamento …) è:
- di un decimo del minimo (200%) – se entro 30 giorni dalla prescritta scadenza (ravvedimento breve);
- di un ottavo del minimo (200%) – se superiore a 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo), .
Ciò significa: il 20% in più del dovuto nel primo caso ed il 25% in più del dovuto nel secondo caso. Rimane inteso che dovranno essere corrisposti, e quindi aggiunti, anche gli interessi di mora calcolati in base al tasso legale con maturazione giornaliera.

Sanzioni
- Nel caso di inadempienza totale, parziale, o anche di ritardato versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa, tributaria, dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, più la tassa dovuta.
- Nel caso di tardivo versamento della tassa, il contribuente potrà beneficiare, ricorrendone le condizioni, dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs n° 472 del 18.12.1997.
- Definendo la violazione entro 60 giorni da quando è stato elevato il verbale la sanzione applicata è la minima ridotta del 50%, più la tassa dovuta.
- Oltre ad elevare il verbale di contestazione, le autorità di controllo trasmetteranno comunicazione all’Agenzia delle Entrate competente per territorio, dove è stata commessa la violazione, per gli accertamenti del caso.
- Riguardo ad accertamenti, riscossioni e contenziosi si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi mentre le controversie saranno di competenza delle commissioni tributarie.

La tassa e la vendita dell’imbarcazione

Nel caso del trasferimento di proprietà o di altro diritto reale dell’unità da diporto, occorre far riferimento alla data in cui si realizza l’effetto traslativo. Se una “Unità esente tassa” viene acquistata in un momento successivo al 1 Maggio il relativo versamento dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo e  l’importo sarà calcolato in quota parte della tassa annua dovuta dall’atto di acquisto al 30 Aprile dell’anno successivo. Nei successivi anni il periodo ritornerà ad essere 1 Maggio – 30 Aprile.
In caso di vendita di una Unità che ha già sostenuto il pagamento della tassa per il periodo 1 Maggio – 30 Aprile il nuovo acquirente non dovrà corrispondere la tassa per medesimo periodo ed il venditore non potrà avere restituita la tassa versata.
Nel caso di contratto di Locazione, Locazione finanziaria, Noleggio, la tassa è dovuta per il periodo di durata del contratto e la stessa è determinata rapportando a giorni la misura della tassa annuale per dimensione e tipologoia di unità.
 La tassa dovrà essere versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periopdo di durata del contratto ove questo sia di durata inferiore all’anno.

Se volete, qui sotto ci sono dei pulsantini per condividere questo post sulla vostra pagina Facebook o sul vostro Twitter



Nessun commento:

Posta un commento